Normativa paesistica ed ambientale della Regione Lombardia

In materia di tutela del paesaggio, Regione Lombardia:

- ha definito la nuova procedura paesistica in attuazione al D.Lgs. 42/2004 ( Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ) e della L.R. 12/2005 ( Legge per il governo del territorio )

- ha predisposto, in coerenza  con le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paeseggio, il Piano Paesistico Regionale - PTR con delibera n. 951 del 19/01/2010 del Consiglio Regionale;

- Ha individuato, con DGR 2727 del 22/12/2011 i nuovi criteri e le proceduire per l'esercizio delle funzioni amministrative in material di beni paesistici, in vigore dal 13 gennaio 2012;

 

D.G.R. 2727 del 22/12/2011
I Criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesistici e per la tutela del paesaggio.
Dgr_2727_22122011.pdf
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DECRETO 9290 del 12/10/2011
Elenco Aggiornato degli Enti Locali Lombardi Idonei all'esercizio delle funzioni paesistiche .
decreto 9290 del 12-10-2011.pdf
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Gli Enti che rilasciano l'autorizzazione paesistica dandone comunicazione alla Soprintendeza sono :

- I Comuni, relativamente alle trasformazione di carattere urbanistico - edilizio, per le quali già esercitavano in via esclusiva le funzioni che attribuisce la vigente legislazione urbanistico-edilizia;

- Le Comunità montane ( L.R. 4/2008 ) per gli interventi di trasformazione del bosco;

- Le Provincie relativamente a :

a) attività estrattive di cava e smaltimento rifiuti;

b) opere di sistemazinoe della montagna;

c) strade di interesse provinciale;

d) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale;

e) interventi di trasformazione del bosco , per i territori di competenza non ricadenti entro le Comunità Montane;

f) linee elettriche;

g) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;

- Gli enti gestori dei Parchi

- La Regione che ha esclusiva competenza su:

a) opere di competenza dello Stato;

b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO;

c) interventi riguardanti l'attività mineraria ;

d) interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti non attribuiti alla competenza comunale;

 

La procedura

Procedura ordinaria

L'Ente competente entro 40 giorni dalla recezione della domanda deve svolgere una serie di attività verificando:

- la necessità dell'autorizzazione paesistica;

- la completezza della documentazione, richiedendo eventuali integrazioni e svolgendo accertamenti;

- la compatibilità paesistica dell'intervento ( coerenza con i criteri di tutela dei vincoli e con i piani paesistici );

L'ente competente, dopo aver svolto le attività sopra indicate, trasmette alla Soprintendenza:

- la copia dell'istanza e la documentazione presentata dal richiedente;

- il parere della Commissione Paesaggio ( anche se negativo );

- la relazione tecnica illustratia contenente la proposta di provvedimento paesistico che, redatta dal responsabile dell'istruttoria paesistica, deve indicare se si propone l'approvazione, l'approvazione con prescrizione o il diniego del progetto presentato.

Entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione il Soprintendente esprime il parere vincolante ( Art. 146 Dlgs. 42/2004 ) e lo trasmette all'Ente che, entro 20 giorni dal ricevimento, emettte conforme procedimento paesistico.

Nel caso invece il Soprintendete non esprima l'obbligatorio parere vincolante , l'Ente può indire, entro i successivi 15 giorni una conferenza dei servizi.

In ogni caso, decorsi 60 giorni ( 45+15 ) dalla ricezione degli atti dal parte del Soprintendente, l'Ente competente è obbligato a determinarsi sull'istanza presentata, emettendo il provvedimento paesaggistico.

 

Procedura semplificata

L'Ente competent, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, deve svolgere una serie di attività verificando:

- la necessità di autorizzazione paesaggistica ( art. 149 del Dlgs. 42/2004);

- la circostanza che l'intervento rientri in una delle categorie indicate nell'allegato al D.P.R. 139/2010 Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.

- la completezza della documentazione , richiedento eventuali integrazioni ;

- la conformità urbanistica dell'intervento;

Se l'intervento urbanisticamente non conforme, si conclude il procedimeno archiviando la richiesta.

In caso contrario l'Ente procede alla valutazione paesistica, acquisendo il parere della Commissione Paesaggio.

Se la valutazione paesaggistica è negativa, l'Ente comunica l'esito al richiedente , assegnandogli il termine di 10 giorni per eventuali osservazioni . Successivamente l'Ente , se accoglie le osservazioni , provvedere all'emissione del diniego paesistico. Il richiedente, entro 20 giorni dal ricevimento del diniego, può avviare la procedura per richiedere un diverso parere ak Soprintendente, trasmettendo copia dell'istanza dell'Ente che ha adottato il diniego.

L'Ente competente può inviare al Soprintendente , entro i successivi 10 giorni , eventuali osservazioni ed il Soprintendete si pronuncia entro i successivi 30 giorni, rilasciando o negando l'autorizzazione paesaggistica.

Il provvedimento non è immediatamente efficace e viene trasmesso dal Soprintendente all'interessanto ed all'Ente.

Se la valutazione paesistica è positiva , l'Ente entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, trasmette ala Soprintendenza la documentazione ed una motivata proposta di accoglimento della domanda.

Se il Soprintendente, entro 25 giorni dal ricevimento della documentazione, esprime parere motivato vincolante favorevole, lo trasmette all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che entro 5 giorni dal ricevimento, adotta provvedimento conforma al parere.

 

Conferenza dei Servizi

La conferenza dei servizi è una procedura autorizzativa straordinaria, alternativa e sostitutiva della procedura autorizzativa ordinaria : è nell'ambito della conferenza stessa che vengono acquisiti NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI e PARERE ED ASSENSI comunque determinati. Si tratta di un utile strumento , quando ne ricorrono i presupposti stabiliti dalla L. 241/90, che consente di rendere più snelli e veloci i tempi per l'autorizzazione paesaggistica.

Alla conferenza dei servizi devono essere pertanto Convocate , in caso di interventi da effettuarsi sulle aree paesaggisticamente tutelate, l'autorità competente di cui all'art. 80 della L.R. 12/2005 nonchè lòa Soprintendenza competente.

Particolari costruttivi

Portoncino di ingresso

Contorno in granito ghiandone

 

Nicchia votiva

San Michele Arcangelo

Pavimentazione

strada storica in 

acciotolato

News

Legge Regionale Lombardia sulla rigenerazione urbana ed il recupero del patrimonio edilizio esistente 

N. 18 del 26/11/2019

2019_018_L_modifiche_12.pdf
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